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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “AISPHEM”
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SINDROME DI PHELAN-McDERMID
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Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione, sede, durata, utilizzo dell’acronimo “ODV”

1. Ai sensi del D.L. 03.07.2017 n.117 (da qui in avanti “Codice del Terzo Set-tore”) e ss.mm., nonché delle norme del Codice Civile in tema di associa-zioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “AISPHEM” (Associazione Italiana per la Sindrome di Phelan-McDermid), di seguito in-dicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN). L’eventuale va-riazione della sede legale nell’ambito del Comune di Rovereto (TN) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Diret-tivo e successiva comunicazione agli Uffici competenti.
3. Essa opera sul territorio della provincia autonoma di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
5. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
6. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’ap-posita sezione di questo, l’acronimo “ODV” o l’indicazione “Organizza-zione di Volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione so-ciale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione
dell’Associazione diventerà quindi “AISPHEM ODV” ovvero “AISPHEM Or-ganizzazione di Volontariato”.
7. Da quel momento l’Associazione dovrà utilizzare l’indicazione “Organizza-zione di Volontariato”, ovvero l’acronimo “ODV”, negli atti, nella corrispon-denza e nelle comunicazioni al pubblico.
8. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” o l’indicazione “Organizzazione di Volontariato”, po-tranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’As-sociazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.
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Art.2 - Scopi
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volonta-riato.
2. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-ciale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. L’Associazione ha come finalità principale quella di fornire aiuto ed assi-stenza alle persone affette dalla patologia denominata SINDROME DI PHE-LAN-MCDERMID ed alle loro famiglie, dando voce alle loro necessità ed ai loro bisogni, al fine di migliorarne la qualità dell’esistenza e tutelarne la dignità in ogni contesto e situazione.
4. L’Associazione intende sensibilizzare la popolazione e le istituzioni pubbli-che su cosa rappresenti tale malattia rara e quali siano le problematiche ad essa connesse, al fine di creare una rete di solidarietà che possa favorire l’inclusione sociale e la partecipazione delle persone malate e delle loro famiglie, anche al fine di prevenire o di superare eventuali situazioni di isolamento che si potrebbero creare a causa della patologia.
5. L’Associazione persegue tali obiettivi attraverso i valori del volontariato e della cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione di tutti gli individui alle attività svolte.
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Art.3 - Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
− prestare aiuto ed assistenza ai pazienti ed ai familiari, fornendo loro informazioni sia in relazione alla malattia che alla rete di servizi e di professionisti qualificati presenti sul territorio nazionale, così come supportandoli nell’espletamento delle pratiche burocratiche e di altre richieste nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
− promuovere i contatti tra i pazienti e le loro famiglie, residenti sia sul territorio locale, ovvero nazionale e all’estero, con l’obiettivo di favo-rire il confronto, il dialogo e la condivisione delle diverse esperienze, e costruire una rete di solidarietà e di mutuo aiuto e supporto fra gli individui;
− promuovere, realizzare e finanziare progetti o altre iniziative di carat-tere socio-assistenziale e/o socio-educativo rivolte ai pazienti ed alle loro famiglie e finalizzati a migliorane la qualità della vita;
− tutelare e difendere i diritti dei pazienti e dei loro familiari in tutte le sedi opportune, in particolare sensibilizzando le strutture politiche, amministrative e sanitarie e le istituzioni pubbliche in generale, in par-ticolare diffondendo la conoscenza su cosa sia la Sindrome di Phelan-McDermid e cosa essa comporti e significhi per l’individuo, al fine di migliorare i servizi e l’assistenza oggi esistenti;
− promuovere e sostenere iniziative per la diagnosi e la ricerca scientifica finalizzata alla prevenzione ed al miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da tale malattia, anche facendo da tramite e mettendo in contatto le famiglie in cui la patologia è presente con i ricercatori di riferimento a livello nazionale ed internazionale;
− promuovere ed organizzare eventi, manifestazioni ed iniziative di ca-rattere informativo e formativo, quali ad esempio meeting, confe-renze, dibattiti, workshop, congressi, seminari, corsi, al fine di diffon-dere informazioni utili a favorire la conoscenza della Sindrome di Phe-lan-McDermid e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche e le esigenze delle persone affette da tale malattia;
− favorire la creazione di una rete di professionisti in ambito socio-sani-tario che possano offrire agli individui una consulenza rivolta alle pro-blematiche correlate alla Sindrome Phelan-McDermid;
− curare e/o finanziare la redazione di dispense, articoli, periodici ed al-tre pubblicazioni utili ad informare ed educare gli individui e le istitu-zioni in relazione alla Sindrome di Phelan-McDermid;
− curare e/o finanziare la ricerca, la formazione e l’aggiornamento di nuovi volontari, favorendone anche l’organizzazione in rete, al fine di creare un gruppo di persone attive e motivate all’interno del territorio provinciale e nazionale;
− promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi al fine di finanziare le attività istituzionali dell’Associazione, nei limiti previsti dalla legge per le Organizzazioni di Volontariato;
− utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Fa-cebook o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell’Associazione, oltre a pubblicizzarne l’at-tività ed incentivare l’adesione di nuovi volontari;
− creare reti e collaborazioni pro-attive con altre Organizzazioni di Vo-lontariato o con altri Enti pubblici o privati di carattere locale, nazio-nale ed internazionale, che abbiano finalità analoghe o simili a quelle dell’Associazione, promuovendone e sostenendone l’azione, oltre che stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 Codice del Terzo Settore, anche atti-vità diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
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Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.4 - Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche asso-ciative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
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Art.5 - Associati e procedura per la loro ammissione
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazione di Volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzio-nali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di Volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da al-tro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere di-sposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a de-cidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
6. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve deci-dere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
7. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
8. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevi-mento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appel-lante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
9. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei con-fronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
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Art.6 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni suc-cessivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il di-ritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.12 del presente Sta-tuto.
3. Gli associati, per poter esercitare i diritti sociali, hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell’Asso-ciazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra que-sti ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibera-zioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
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Art.7 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
a) morte;
b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Diret-tivo. Il recesso ha effetto immediato;
c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Diret-tivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine con-gruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle de-liberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gra-vità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccoman-data o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assem-bleari ma non ha diritto di voto.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
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Titolo III
Norme sul volontariato
Art.8 - Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associa-zione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indi-retti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effetti-vamente sostenute ed analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
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Art.9 - Dei volontari e delle persone retribuite
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retri-buito con l’Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di presta-zioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti
necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavo-ratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
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Titolo IV
Organi sociali
Art.10 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo Settore;
d) l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397 c.2 del Co-dice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vin-colata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipa-zione all’elettorato attivo e passivo.
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Art.11 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convoca-zione, partecipazione, funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa an-nuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del dele-gato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di de-libera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Di-rettivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla con-vocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico idoneo, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora
sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’or-dine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la di-scussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla tratta-zione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assem-blea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione ve-nisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Pre-sidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospen-sione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua as-senza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un ver-bale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-zioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione ovvero in apposito cloud.
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Art.12 - L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano in regola con il versamento dell’eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato mino-renne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la respon-sabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi compu-tati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese per alzata di mano; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comun-que nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
5. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
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Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Diret-tivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Di-rettivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligato-riamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo Settore;
f) eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo Set-tore;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sotto-posto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
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Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scis-sione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è vali-damente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli asso-ciati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della mag-gioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’As-semblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
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Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’in-terdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.
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Art.16 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento, di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ri-tenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza se-condo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vi-cepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere in-dividuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni ri-guardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Diret-tivo, conservato nella sede dell’Associazione ovvero in apposito cloud.
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Art.17 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e pone in essere ogni atto ese-cutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico, oltre a quanto sopra descritto, ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’As-semblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare e revocare, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepre-sidente, il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione, che all’occor-renza può anche avere funzioni di Tesoriere;
e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’As-sociazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
h) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presi-dente;
k) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal pre-sente Statuto o dai regolamenti interni;
n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’at-tuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione ed al cor-retto funzionamento dell’Associazione;
o) curare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
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Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Diret-tivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Di-rettivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comporta-mento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti viola-zioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento le-sivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.15 c.2 del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.7 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in ca-rica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla
loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composi-zione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione. I Consiglieri così su-bentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria ammini-strazione.
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Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo all’in-terno dei propri componenti.
3. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile
4. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per la nomina.
5. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate me-diante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti ed i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
c) eventualmente delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci, con procura generale o speciale;
d) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponen-doli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Diret-tivo;
f) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati ed il Consiglio Di-rettivo.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
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Art.20 - Il Tesoriere: poteri e durata in carica
1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo preferibilmente all’interno dei propri membri.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può es-sere revocato in ogni momento con le stesse modalità previste per la no-mina.
3. Il Tesoriere è responsabile della gestione dell’Associazione inerente l’eser-cizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
4. Alla luce dei compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito (congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente) il potere, a nome dell’Associazione, di accedere ed operare sul portale telematico del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti oltreché ovviamente di ope-rarvi, di firmare assegni di traenza, di effettuare prelievi e pagamenti, di girare assegni per l’incasso, di accedere ed operare sul c.d. “Cassetto Fi-scale” e comunque di eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
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Art.21 - Il Segretario: poteri e durata in carica
1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo preferibilmente all’interno dei propri membri ed all’occorrenza può anche avere la funzione di Teso-riere.
2. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può es-sere revocato in ogni momento con le stesse modalità previste per la no-mina.
3. È compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Alla luce dei compiti affidatigli, al Segretario è conferito (congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente) il potere, a nome dell’Associazione, di accedere ed operare sul portale telematico del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), di inviare e depositare documenti, atti ed istanze nei confronti di Enti pubblici nonchè soggetti privati e comunque di eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.
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Art.22 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funziona-mento
1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea non necessariamente fra gli associati.
2. L’organo di controllo rimane in carica tre (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione ovvero in apposito cloud.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice Ci-vile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
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Art.23 - Competenze dell’organo di controllo
1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul concreto funzionamento di questa;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civi-che, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in confor-mità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice del Terzo Settore. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall’art.31 c.1 del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Asso-ciazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
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Art.24 - L’organo di revisione
1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea non necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed eserci-tare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
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Art.25 - Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Asso-ciazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione limitatamente alla sola/e obbligazione/i effettivamente contratta/e.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’Ente, dei cre-ditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle dispo-sizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compa-tibili.
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Titolo V
I libri sociali
Art.26 - Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
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Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.27 - Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) contributi di organismi internazionali;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rendite patrimoniali;
f) attività di raccolta fondi;
g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l’attività di interesse generale prestata, l’Associazione può ricevere sol-tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art.6 del Codice del Terzo Settore.
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Art.28 - Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla forma-zione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assem-blea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 180 (centot-tanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associa-zione, ovvero in apposito cloud, negli 8 (otto) giorni che precedono l’As-semblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa ri-chiesta scritta, potrà prenderne visione.
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Art.29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidari-stiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
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Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquida-tori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45 c.1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia So-ciale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo Settore.
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Titolo VIII
Disposizioni finali
Art.31 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compati-bili.

 

 

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